Alla scoperta dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: quando ne sentono parlare, molte persone si chiedono cos’è, ma soprattutto cercano di capire chi deve pagarla e quanto costa. L’argomento merita un approfondimento, anche perché c’è stata una recente sentenza della Cassazione che ha chiarito alcuni aspetti su cui per troppo tempo c’è stato più di un dubbio: riepiloghiamo il tutto in questa sorta di piccola guida sull’imposta sostitutiva sui finanziamenti 2021.
Cos’è l’imposta sostitutiva sui finanziamenti 2021?
Capitoli
- 1 Cos’è l’imposta sostitutiva sui finanziamenti 2021?
- 2 Le aliquote e la dichiarazione per l’imposta sostitutiva sul finanziamento
- 3 Chi paga e quanto costa l’imposta sostitutiva sui finanziamenti?
- 4 Esempi di calcolo per l’imposta sostitutiva su un mutuo: prima o seconda casa?
- 5 Gli altri costi del finanziamento oltre all’imposta sostitutiva
Prima di tutto cerchiamo di capire cos’è questa imposta sostitutiva sui finanziamenti: si tratta di un regime fiscale agevolato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 601/1973 secondo il quale per le operazioni relative ai finanziamenti a medio lungo termine (ovviamente in presenza di determinate condizioni) non devono essere pagate l’imposta di bollo, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative, ma un’imposta sostitutiva. Se si considera che le operazioni di finanziamento sesso riguardano importi di una certa entità (soprattutto perché si parla di prestito a medio e lungo termine, ovvero con durate dai diciotto mesi in su) è facile capire che questo regime fiscale consente di beneficiare di un importante risparmio di imposta rispetto alla tassazione ordinaria.
Nel corso del tempo l’ambito di applicazione di questo regime è stato modificato e allargato rispetto a quanto previsto dalla prima norma; l’imposta sostitutiva sui finanziamenti è applicabile (su opzione):
- alle operazioni relative ai finanziamenti con durata contrattuale superiore ai 18 mesi effettuate dalle banche;
- alle operazioni di finanziamento di opere, reti, impianti e dotazioni destinati alle iniziative di pubblica utilità realizzate da Cassa Depositi e Prestiti;
- alle operazioni relative ai finanziamenti di ogni durata effettuati dalle banche nei settori di:
- credito all’artigianato;
- credito per il lavoro italiano all’estero;
- credito cinematografico e teatrale;
- credito di rifinanziamento;
- credito peschereccio di esercizio;
- alle operazioni di finanziamento di durata contrattuale superiore ai 18 mesi effettuate da imprese di assicurazione e società di cartolarizzazione;
- alle garanzie di tutti i tipi prestate in reazione alle operazioni di finanziamento strutturate (ad esempio emissione di obbligazioni) e alle eventuali operazioni di sostituzione, surroga, frazionamenti, cancellazioni e trasferimenti di garanzia;
- alle operazioni di mutuo per l’acquisto di abitazioni effettuate da enti, fondi, istituti e casse previdenziali a favore dei loro dipendenti ed iscritti.
Inoltre l’imposta sostitutiva è applicabile sui finanziamenti erogati per la costruzione di abitazioni (ma non quelli erogati per la ristrutturazione), mentre è esclusa la sua applicazione per i finanziamenti concessi con finalità diverse rispetto all’acquisto di immobili che appartengono alla categoria “abitazioni”.
Le aliquote e la dichiarazione per l’imposta sostitutiva sul finanziamento
A seconda del tipo di operazione di finanziamento, la base imponibile è rappresentata dal totale dei finanziamenti erogati in ogni esercizio, dall’ammontare del fido per quanto riguarda i finanziamenti tramite apertura di credito in conto corrente o simili o dall’ammontare delle obbligazioni collocate. Su questa base imponibile vene applicata un’aliquota:
- l’aliquota ordinaria è pari allo 0,25%;
- per i mutui concessi da banche a cooperative edilizie o a istituti autonomi per le case popolari l’aliquota è pari allo 0,125%;
- per i finanziamenti all’esportazione con durata superiore ai 18 mesi è prevista un’aliquota dello 0,5%;
- per i finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate in specifici settori produttivi l’aliquota è dello 0,25%;
- per i mutui destinati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per cui non ricorrono le condizioni che consentono di usufruire dei benefici per la prima casa l’aliquota è del 2,00%;
- per i mutui destinati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per cui ricorrono le condizioni che consentono di usufruire dei benefici per la prima casa l’aliquota è dello 0,25%.
Ad inizio articolo abbiamo fatto riferimento ad una recente sentenza della Cassazione che ha risolto in modo definitivo un dubbio che si trascinava da anni: l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine si può applicare anche alle operazioni effettuate da intermediari finanziari che non sono banche. Secondo la prassi dominante fino al giorno in cui le Sezioni Unite si sono pronunciate (luglio 2018) il regime agevolato veniva applicato solo ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito. L’estensione di questa possibilità anche agli intermediari finanziari può essere vista come un adeguamento all’evoluzione del settore creditizio: nel campo dell’erogazione di finanziamenti il monopolio bancario è ormai solo un ricordo e continuare ad avere una visione restrittiva del DPR 601/1973 significava andare contro i principi (costituzionalmente protetti) di uguaglianza e tutela della libertà di iniziativa economica in concorrenza.
Fino ad un paio di anni fa gli enti che effettuavano operazioni di finanziamento su cui era applicabile l’imposta sostitutiva erano tenute a presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio una doppia dichiarazione: una relativa alle operazioni del primo semestre e l’altra relativa alle operazioni della secondo periodo. L’invio delle dichiarazioni doveva avvenire entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre ed entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Dal 2017 l’obbligo di presentare la doppia dichiarazione cartacea è stato sostituito con l’obbligo di invio di una sola dichiarazione telematica: sul sito dell’Agenzia delle Entrate si legge che gli enti che effettuano operazioni di finanziamento sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate durante l’esercizio utilizzando il modello predisposto con il provvedimento del 23 novembre del 2017; la dichiarazione deve essere inviata telematicamente (in autonomia oppure tramite intermediari abilitati) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il modello di dichiarazione può essere utilizzato anche per la liquidazione dell’imposta dovuta a saldo per l’anno in corso e per la determinazione dell’acconto dovuto per l’anno successivo (pari al 95% del totale dell’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate durante l’anno precedente).
Chi paga e quanto costa l’imposta sostitutiva sui finanziamenti?
Ormai abbiamo capito cos’è l’imposta sostitutiva sui finanziamenti: per quanto riguarda i mutui per l’acquisto di immobili questa imposta va a sostituire l’imposta di registro, quella di bollo, quella ipotecaria e quella catastale, mentre per gli altri finanziamenti a medio e lungo termine (ovvero con durate superiori ai 18 mesi) va a sostituire l’imposta di bollo e l’imposta di registro. Chiarita la definizione, bisogna ora rispondere ad un altro paio di domande importanti: chi paga? L’imposta sostitutiva è a carico di colui che riceve il finanziamento, mentre l’istituto erogante agisce da sostituto di imposta, trattenendo e versando nelle casse dello Stato gli importi dovuti: ricordiamo che l’applicazione del regime sostitutivo è opzionale (volendo si potrebbe anche scegliere di pagare quanto previsto dal regime ordinario) e nel contratto di finanziamento deve essere specificata l’applicazione dell’aliquota sostituiva (fino al 2014 il regime agevolato veniva applicato in automatico, mentre ora è necessaria quella che viene chiamata esplicita opzione). La seconda domanda a cui rispondere è: quanto costa? Prima abbiamo elencato le aliquote previste per le diverse finalità dei finanziamenti, ma fondamentalmente sono due le percentuali applicate che interessano alla maggior parte delle persone, ovvero quelle previste per i mutui richiesti per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa e per i mutui richiesti per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di un immobile diverso dalla prima casa (esempio classico la seconda casa).
Esempi di calcolo per l’imposta sostitutiva su un mutuo: prima o seconda casa?
L’imposta sostitutiva dello 0,25% si può applicare sui mutui finalizzati ad acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ad uso abitativo per il quale si potrebbe beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa. Negli altri casi invece l’aliquota sale al 2% dell’imposto finanziato. Il calcolo è molto semplice:
- se si richiede un mutuo di 100.000 euro per l’acquisto di una prima casa, l’imposta sostitutiva ammonterà a 250 euro (100.000 x 0,25 : 100);
- se si richiede un mutuo di 100.000 euro per l’acquisto di una seconda casa, l’imposta sostitutiva ammonterà a 2.000 euro (100.000 x 2 : 100).
Non sono di certo spiccioli, ma bisogna pensare che con l’applicazione di questo regime fiscale agevolato si evita di pagare:
- imposta di registro (2% per gli immobili che possono beneficiare delle agevolazioni prima casa, 9% per gli altri),
- imposta di bollo
- imposta ipotecaria (50 euro per la prima casa)
- imposta catastale (50 euro).
Come abbiamo appena visto, il calcolo dell’imposta sostitutiva è abbastanza semplice, ma proviamo a complicare un pochino le cose; vediamo cosa succede a due persone (magari fratelli o cugini) che decidono di acquistare insieme un immobile sottoscrivendo un mutuo cointestato: per uno dei due (A) l’immobile sarà la prima casa, mentre per l’altro (B) sarà una seconda casa. Se il mutuo è di 100.000 euro ed entrambi i mutuatari si accollano il 50%, il calcolo dell’imposta sostitutiva è il seguente:
- A paga 125 euro (l’aliquota 0,25% viene applicata su 50.000 euro, la metà dell’importo finanziato)
- B paga 1.000 euro (sui “suoi” 50.000 euro viene applicato il 2%).
Se invece il mutuo non viene diviso fifty fifty tra i due sottoscrittori bisognerà fare un altro tipo di calcolo; ad esempio, se A si accolla il 60% del mutuo e B si accolla il restante 40%, l’imposta sostitutiva sul finanziamento ammonterà a:
- A paga 150 euro (60.000 x 0,25 : 100)
- B paga 800 euro (40.000 x 2,00 : 100).
È bastato spostare di un 10% la distribuzione del mutuo per generare una riduzione dell’imposta sostitutiva sul finanziamento (nel primo caso ammontava complessivamente a 1.125 euro, nel secondo invece a 950 euro).
Chi può beneficiare dell’aliquota agevolata sui finanziamenti?
Per godere dell’aliquota agevolata dello 0,25% i mutuatari che richiedono un finanziamento per l’acquisto, la ristrutturazione o l’acquisto di un immobile ad abitativo devono dichiarare nel contratto che se l’abitazione i questione fosse oggetto di acquisto il compratore avrebbe la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prima casa (questo viene chiamato l’obbligo di dichiarazione). Visto che l’aliquota minima si può applicare solo per i finanziamenti richiesti per l’acquisto di immobili che possono essere definiti prima casa; per far rientrare l’immobile in questa categoria è necessario che:
- non sia un immobile di lusso;
- l’acquirente sia una persona fisica;
- al momento dell’acquisto dell’immobile l’acquirente non abbia altri immobili abitativi nello stesso comune di quello indicato come prima casa;
- non esistano in tutto il territorio nazionale altri immobili acquistati con le agevolazioni per la prima casa;
- la residenza venga portata nel comune in cui si trova l’immobile acquistato entro 18 mesi dal momento del rogito.
Se non si soddisfano questi requisiti (oppure in caso di dichiarazione mendace) decade la possibilità di godere delle agevolazioni prima casa, ma anche la possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva sul finanziamento; se il Fisco si accorge che il mutuatario non aveva il diritto all’aliquota dello 0,25% vorrà recuperare il mancato gettito (rappresentato dalla differenza tra quanto dovuto con l’aliquota del 2% e quanto pagato con l’aliquota dello 0,25%) più una sanzione pari al 30% di questo importo e gli eventuali interessi.
Gli altri costi del finanziamento oltre all’imposta sostitutiva
Nel corso dell’articolo abbiamo ripetuto spesso che l’imposta sostitutiva va a prendere il posto di altre imposte che gravano sul finanziamento, permettendo di ottenere un buon risparmio. Bisogna comunque ricordare che l’imposta sostitutiva rappresenta solo una parte delle spese che si devono sostenere quando si sottoscrive un mutuo: prima di firmare il contratto bisogna valutare bene la convenienza dell’operazione tenendo in considerazione anche questi altri oneri, tra cui:
- le spese di istruttoria (si pagano per l’apertura e la gestione della pratica),
- le spese per la perizia tecnica (si paga l’intervento del perito che si occupa di certificare il valore commerciale dell’immobile),
- le spese notarili (la sottoscrizione di un mutuo prevede l’intervento di un notaio, che si occupa della redazione del contratto di compravendita),
- i costi assicurativi (l’assicurazione per scoppio e incendio è obbligatoria e da quella non si scappa, ma l’intestatario dl contratto può decidere di aggiungere altre polizze facoltative).
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere pagata in occasione del contratto originario del finanziamento stesso; non è dovuta negli eventuali atti successivi legati al contratto originario, ovvero l’accollo del mutuo, la surroga del mutuo e il frazionamento del mutuo da costruttore.
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